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Al
padre lavoratore sono riconosciuti gli stessi periodi di riposo
della madre quando i figli sono affidati al solo padre, in alternativa
alla madre lavoratrice che non se ne avvalga e nel caso in cui la
madre non sia una lavoratrice dipendente.
In
caso di parto plurimo, qualora la madre non si avvalga delle ore
aggiuntive di riposo, queste possono essere utilizzate anche dal
padre.
(art.
3, comma 3 ed art. 13 della legge 8 marzo 2000, n° 53)
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