Periodi di riposo della madre lavoratrice
Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un'ora ciascuno, cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno se la lavoratrice usufruisce della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro.

In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.

I periodi di riposo sono considerati ore lavorative per la durata e la retribuzione del lavoro.

(art. 10 della legge 30/12/1971, n° 1204; art. 3, comma 3, della legge 8/12/2000,n°53)