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il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a due
periodi di riposo di un'ora ciascuno, cumulabili durante la giornata.
Il riposo è uno quando l'orario giornaliero è inferiore
a sei ore.
I
periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno se la lavoratrice usufruisce
della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore
di lavoro.
In
caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
I
periodi di riposo sono considerati ore lavorative per la durata
e la retribuzione del lavoro.
(art.
10 della legge 30/12/1971, n° 1204; art. 3, comma 3, della
legge 8/12/2000,n°53)
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