Le indennità

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione.

Durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro, invece, i genitori hanno diritto ad un'indennità del 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino. Quest'indennità viene riconosciuta fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, nelle ipotesi di reddito basso, secondo i requisiti di legge.

Nel caso di genitori adottivi o affidatari, si applicano le stesse disposizioni. In particolare, se il minore nel momento dell'adozione ha un'età compresa tra 6 e 12 anni, il diritto di astenersi dal lavoro va esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

(art. 3, punto 4, della legge 8 marzo 2000, n° 53)