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Durante
il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80% della retribuzione.
Durante
il periodo di astensione facoltativa dal
lavoro, invece, i genitori hanno diritto ad un'indennità
del 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di
sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino. Quest'indennità
viene riconosciuta fino al compimento dell'ottavo anno di vita del
bambino, nelle ipotesi di reddito basso, secondo i requisiti di
legge.
Nel
caso di genitori adottivi o affidatari, si applicano le stesse disposizioni.
In particolare, se il minore nel momento dell'adozione ha un'età
compresa tra 6 e 12 anni, il diritto di astenersi dal lavoro va
esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
(art.
3, punto 4, della legge 8 marzo 2000, n° 53)

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