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La
lavoratrice ha il diritto di astenersi dal lavoro due mesi precedenti
la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto.
I
periodi di astensione obbligatoria si computano nell'anzianità
di servizio.
Le
lavoratrici hanno inoltre la facoltà di astenersi dal lavoro
a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto, dietro certificati del medico specialista
e del medico competente per la prevenzione e tutela della salute
nei luoghi di lavoro che attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
(artt.
4 e 6 della legge 30/12/1971, n° 1204; art. 12 della legge
8/03/2000, n° 53)
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