Astensione obbligatoria dal lavoro

La lavoratrice ha il diritto di astenersi dal lavoro due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto.

I periodi di astensione obbligatoria si computano nell'anzianità di servizio.

Le lavoratrici hanno inoltre la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, dietro certificati del medico specialista e del medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

(artt. 4 e 6 della legge 30/12/1971, n° 1204; art. 12 della legge 8/03/2000, n° 53)