Astensione facoltativa dal lavoro

Entrambi i genitori, durante i primi otto anni di vita del bambino, hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di dieci mesi. In particolare, sia la madre che il padre possono astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi ciascuno. Se il genitore è uno solo, egli potrà astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

In caso di malattia del bambino di età inferiore a otto anni, ciascun genitore può astenersi dal lavoro non più di cinque giorni lavorativi all'anno e dietro presentazione di un certificato medico. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono presentare una dichiarazione che attesti che, durante gli stessi giorni e per lo stesso motivo, l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro.

(art. 2 della legge 8 marzo 2000, n° 53)