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Entrambi
i genitori, durante i primi otto anni di vita del bambino, hanno
il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di
dieci mesi. In particolare, sia la madre che il padre possono astenersi
dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sei mesi ciascuno. Se il genitore è uno solo, egli potrà
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
In
caso di malattia del bambino di età inferiore a otto anni,
ciascun genitore può astenersi dal lavoro non più
di cinque giorni lavorativi all'anno e dietro presentazione di un
certificato medico. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono
presentare una dichiarazione che attesti che, durante gli stessi
giorni e per lo stesso motivo, l'altro genitore non sia in astensione
dal lavoro.
(art.
2 della legge 8 marzo 2000, n° 53)

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