L'assegno di maternità

Hanno diritto all'assegno di maternità le cittadine italiane residenti, madri di un bambino nato dopo il 1° luglio 1999. L'ammontare dell'assegno è di lire 200.000 al mese e verrà corrisposto in unica soluzione per un massimo di 5 mensilità. A partire dal 1° luglio 2000 l'importo sarà di lire 300.000.

Questo assegno spetta quando il reddito del nucleo familiare non sia superiore al valore dell'ISE (indicatore della situazione economica, il cosiddetto "riccometro").

In particolare, i nuclei familiari di tre persone, non devono avere un valore dell'ISE superiore a 50 milioni di lire. Per i nuclei familiari di diversa composizione, invece, si fa riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109.

La domanda va presentata dalla madre al comune di residenza, non oltre i 6 mesi dalla nascita del bambino.

In ogni caso, l'ammontare dell'assegno e del reddito di riferimento sono soggetti alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo.

(art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n°448)