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Hanno
diritto all'assegno di maternità le cittadine italiane residenti,
madri di un bambino nato dopo il 1° luglio 1999. L'ammontare
dell'assegno è di lire 200.000 al mese e verrà corrisposto
in unica soluzione per un massimo di 5 mensilità. A partire
dal 1° luglio 2000 l'importo sarà di lire 300.000.
Questo
assegno spetta quando il reddito del nucleo familiare non sia superiore
al valore dell'ISE (indicatore della situazione economica, il cosiddetto
"riccometro").
In
particolare, i nuclei familiari di tre persone, non devono avere
un valore dell'ISE superiore a 50 milioni di lire. Per i nuclei
familiari di diversa composizione, invece, si fa riferimento ai
criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n°
109.
La
domanda va presentata dalla madre al comune di residenza, non oltre
i 6 mesi dalla nascita del bambino.
In
ogni caso, l'ammontare dell'assegno e del reddito di riferimento
sono soggetti alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo.
(art.
66 della legge 23 dicembre 1998, n°448)

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